Art. 14.

      1. L'ufficiale giudiziario è collocato a riposo d'ufficio quando ha compiuto settanta anni di età.
      2. L'ufficiale giudiziario che chiede di essere collocato a riposo fuori del caso previsto dal comma 1 deve inoltrare istanza per via gerarchica al Ministro della giustizia, il quale provvede con decreto.